D. Lgs. 231/2001 – Interesse e vantaggio dell’Ente nei reati colposi – l’ultimo indirizzo della Suprema Corte

di Gerlando Mangione

La Corte di Cassazione, sez. 4^ penale, con la sentenza n. 4480 del 5.2.2021, è tornata a pronunciarsi, tra gli altri temi affrontati dalla decisione in commento, sui criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 rappresentati dall’interesse e dal vantaggio dell’Ente e sulla loro declinazione e interpretazione in ordine ai reati colposi connessi alla violazione della normativa antinfortunistica, espressamente previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

L’art. 5 del D. Lgs. 231/2001

L’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce al primo comma che: “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio..”, escludendo, al secondo comma, ogni ipotesi di responsabilità imputabile alle persone giuridiche qualora i soggetti apicali delle stesse abbiano agito e, pertanto, commesso il reato “..nell’interesse esclusivo proprio o di terzi…” .

L’interesse e il vantaggio degli Enti

Secondo un indirizzo consolidato in dottrina e giurisprudenza, il requisito dell’interesse si configura allorquando la condotta illecita dell’autore del reato è mossa da una tensione finalistica preordinata, sulla base di una valutazione ex ante, a procurare un beneficio all’Ente, mentre il requisito del vantaggio assume una connotazione più oggettiva, da valutarsi ex post, sostanziandosi detto vantaggio nel beneficio concreto che l’Ente ha ricavato, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato.

Se, da un lato, tali requisiti, e l’accertamento della loro sussistenza, non determinano alcuna questione interpretativa in ordine ai reati dolosi, dall’altro, e segnatamente per i reati colposi posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, si pongono delle interessanti riflessioni in ordine alla loro compatibilità e alla loro ricorrenza nel caso concreto tale da fondare un giudizio di attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla persona giuridica.

In tal senso, la pronuncia in commento contribuisce a chiarire e a consolidare l’interpretazione maggiormente diffusa in merito alla lettura dei criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa nelle ipotesi di lesioni colpose o omicidio colposo derivanti dalla violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

La vicenda

Il caso sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema Corte ha riguardato un lavoratore, in regime di distacco, impegnato nella realizzazione del montaggio di un palo di supporto di celle telefoniche, per il quale, salendo gradatamente su un traliccio, il lavoratore si assicurava ad un carrello attraverso delle cinghie di sicurezza, costituite da un’imbragatura e da un moschettone che la univa al carrello. A causa del malfunzionamento del moschettone, DPI che aveva la funzione di garantire l’aggancio sicuro del lavoratore al carrello, il lavoratore precipitava al suolo a causa dell’apertura accidentale della linguetta di chiusura del moschettone, procurandosi lesioni gravi. Venivano imputati della responsabilità derivante dalla violazione delle norme di cui al T.U. 81/2008 (in particolare l’art. 77, comma 4, lett. a) il datore di lavoro e i dirigenti della società legata da contratto di distacco con la società distaccataria e un altro soggetto quale datore di lavoro della vittima. Veniva altresì contestata e successivamente riconosciuta la responsabilità amministrativa della società ex art. 25 septies D. Lgs. 231, con conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa.

La lettura in tema di responsabilità amministrativa e dei criteri oggettivi di imputazione della stessa responsabilità costituiti dall’interesse e dal vantaggio della società

Per quanto di interesse nel presente contributo, la Corte di Cassazione, prendendo le mosse dalla qualificazione della natura giuridica della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 (“…trattasi di un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza – cfr. Sezioni Unite n. 38343/2014, Espenhahn e altri, cir., Rv. 261112..”) è giunta a tratteggiare i caratteri principali dei criteri dell’interesse e del vantaggio dell’Ente, soffermandosi poi nella descrizione degli stessi con riferimento ai reati colposi posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica.

Così la Corte: “…essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito….” “…..per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell’ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del d.lgs. 231 del 2001), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento…essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l’ente…”.

La Cassazione, con riguardo ai reati colposi di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, specifica ulteriormente il concetto di interesse ed espone una casistica dalla quale inferire il concetto di vantaggio. Prosegue la Suprema Corte: “….l’interesse dell’ente <<ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele infortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione>> (cfr, in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016…)….il vantaggio…è misurabile ex post e rileva ex se, laddove la prova dell’interesse, parametro eminentemente finalistico e da valutarsi ex ante, può certamente ricavarsi dalla dimostrata tendenza dell’ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche, finalizzata al contenimento dei costi di produzione o all’incremento dei profitti…” .

Quali, dunque, i casi e il significato dei requisiti dell’interesse e del vantaggio dell’Ente nell’ipotesi di commissione dei reati colposi previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001? La Cassazione enumera la seguente tipologia: “…per esempio, nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016…..; n. 43656 del 2019….); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015…); o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale…”.