Prima pronuncia in tema di rapporto di lavoro e vaccino anti- Covid-19

24 marzo 2021

di  Alessandra Cocco

Torniamo a parlare di  “vaccino e rapporto di lavoro” ; il tema si ripropone infatti  in questi giorni con grande risonanza,  a seguito della decisione assunta dal giudice del Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro , dott.ssa Anna Travia . Una  sentenza che  apre la strada ad una giurisprudenza di merito che certamente troverà un seguito .

Questi i fatti  resi noti dal Corriere del Veneto il 23/03 corrente .

Due infermieri e otto operatori sociosanitari  dipendenti di due case di riposo del Bellunese, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi,  lo scorso febbraio avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione con Pfizer.

Le aziende avevano provveduto a mettere i dipendenti in ferie forzate sottoponendoli a visita del medico  del  lavoro  che  dichiarava  i sanitari  inidonei al servizio, con la possibilità quindi di non essere retribuiti in ipotesi del prorogarsi del rifiuto alla vaccinazione.

Scrive il Giudice del Tribunale di Belluno : “ La loro permanenza nelle case di riposo comporterebbe la violazione dell’obbligo che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie  a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti” .

Il prossimo appuntamento per il calendario vaccinale degli operatori sanitari e infermieri coinvolti sarà il prossimo 25 marzo, dalla loro scelta all’esito degli eventi  , dipenderà l’epilogo della vicenda.

L’Amministratore dei Servizi Assistenziali della società Sersa , come da intervista resa al Corriere della Sera (articolo sull’edizione del 24.03.2021), ha dichiarato che in ipotesi di ulteriore rifiuto al vaccino, stante l’inidoneità al prosieguo dello svolgimento delle pregresse  mansioni, come accertato dal medico del lavoro, l’azienda dovrà verificare la possibilità effettiva di adibire tali dipendenti a mansioni diverse .

Emerge dunque in tutta la sua importanza il dovere del datore di lavoro e titolare dell’impresa  di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, dei dipendenti e dei terzi (nella fattispecie, trattandosi di RSA,  gli  ospiti   della struttura), principio riconosciuto dal Giudice del Lavoro di Belluno .

Giancarlo Coraggio e Cesare Mirabelli, rispettivamente  Presidente  ed  ex Presidente  della  Corte Costituzionale, hanno    riaperto  il  dibattito sulla  legittimità  costituzionale  dell’obbligo vaccinale, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul punto.  Nell’attuale contesto emerge  di attualità la sentenza della Corte costituzionale n.5/2018 sull’obbligo vaccinale. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato in parte inammissibile, in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n.73/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), il cd. Decreto Lorenzin, convertito (con modificazioni) con la legge n.119/2017.

Pur in un contesto assolutamente diverso da quello pandemico attuale, la Consulta ha stabilito i principi in base ai quali, può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli. La Corte ha ricordato come l’obbligo delle vaccinazioni non contrasta con l’articolo 32 Costituzione, ricordando che «la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e  con l’interesse della collettività».

Il tema resta scottante, non mancheranno occasioni per tornare a parlarne.