Dati personali del defunto e tutela cautelare d’urgenza – ulteriori riflessioni su una recente pronuncia del Tribunale di Milano

di Gerlando Mangione

L’ordinanza emessa in data 9 febbraio 2021 dalla sezione prima del Tribunale di Milano, di cui si è trattato nel precedente contributo del 22 febbraio 2021 (https://www.studiolegalebesana8.it/news/il-tribunale-di-milano-si-pronuncia-in-tema-di-protezione-dei-dati-personali-del-defunto-e-di-esercizio-dei-diritti-dellinteressato/) con riferimento specifico alla tutela garantita e affermata in favore dei genitori ricorrenti, rispetto all’accesso ai dati personali e alle informazioni racchiuse e conservate all’interno del cellulare del figlio prematuramente e tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale, offre lo spunto per alcune considerazioni in merito agli strumenti processuali e alla tutela giurisdizionale riconosciuta dal GDPR e dal Codice della Privacy, così come integrato, adeguato ed aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, in favore dei soggetti interessati nel caso di illecito trattamento dei dati personali.

L’art. 152 del Codice della Privacy, disposizione d’apertura del Capo II del Titolo I della Parte III espressamente dedicato alla “tutela giurisdizionale” dell’interessato (sussistendo il doppio binario e la relativa alternatività tra tutela amministrativa innanzi al Garante per la protezione dei dati personali e la tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario), prevede, come noto, che: “…Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria…”. Tali controversie, per quanto espressamente previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. 101/2018, seguono il rito del lavoro.

Il richiamo evidente, tra gli altri, all’art. 79 del GDPR 679/2016 pone l’attenzione sullo strumento del ricorso giurisdizionale riconosciuto in favore dell’interessato al quale viene attribuito, nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento che ha posto in essere una condotta contraria alla normativa in tema di protezione dei dati personali, il diritto di tutelare, innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria, la propria posizione giuridica soggettiva “..qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento (n.d.r. quelli espressamente disciplinati dagli artt. 15-21 del GDPR) siano stati violati a seguito di un trattamento..”.

La legittimazione ad agire in giudizio, per la tutela dei diritti previsti dal GDPR 679/2016, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento (ed anche naturalmente per il risarcimento del danno conseguito all’illecito trattamento), implica naturalmente la possibilità per l’interessato, ricorrendone i presupposti, di invocare la tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile.

Sotto quest’ultimo aspetto, la pronuncia del Giudice di Milano si contraddistingue per la chiarezza con la quale vengono enunciati i principi generali e gli orientamenti più consolidati in ordine alla natura giuridica del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e alla sua applicazione in tema di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al caso di specie rappresentato dalla tutela del diritto di accesso delle informazioni concernenti un defunto.

In conformità al dettato normativo di cui all’art. 700 c.p.c., il Tribunale pone in evidenza il “..carattere accessorio e temporaneo dei provvedimenti d’urgenza, diretti ad assicurare provvisoriamente, attraverso una tutela preventiva ed autonoma, gli effetti della futura decisione di merito…”, tutela che “..può essere accordata solo in quanto necessaria ad evitare che il diritto azionato venga, in modo irreparabile, pregiudicato nelle more del giudizio di merito. Pertanto, il provvedimento cautelare per cui si ricorre in via d’urgenza deve essere 1) ammissibile; 2) sorretto dal c.d. fumus boni iuris; 3) caratterizzato da un periculum in mora…”.

E considerato che il fumus boni iuris si identifica con l’apparente fondatezza delle domande proposte dal ricorrente e che il requisito del periculum in mora integra gli estremi di un pregiudizio imminente, irreversibile e irreparabile del diritto, da tutelare attraverso una pronuncia anticipata rispetto ai tempi ordinari previsti per la definizione del giudizio di merito, il Giudice di Milano giunge ad affermare la sussistenza del fumus boni iuris, rappresentato, nel caso di specie, 1) dalla ricorrenza delle “ragioni familiari meritevoli di protezione” quale presupposto, ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice della Privacy, per l’esercizio, da parte dei genitori ricorrenti, del diritto di accesso ai dati e alle informazioni personali contenute nello smartphone del loro figlio tragicamente deceduto e ciò in virtù del riconoscimento di una vera e propria “persistenza” dei diritti riconosciuti dal GDPR oltre la vita della persona fisica; 2) dalla mancata prova circa la sussistenza di una dichiarazione scritta del soggetto interessato contenente un’espressa volontà (specifica, libera e informata) di vietare, agli eredi o ai superstiti legittimati, l’esercizio dei diritti, così come disciplinato dal secondo e dal terzo comma del richiamato articolo 2-terdecies del Codice della Privacy; 3) dalla inapplicabilità, nel nostro ordinamento, delle condizioni e dei requisiti richiesti dal titolare del trattamento convenuto per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali del defunto. Quanto al requisito del periculum in mora, il Tribunale di Milano ne accerta la ricorrenza in considerazione delle stesse argomentazioni dedotte dal titolare convenuto, secondo il quale “..i propri sistemi, dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud sarebbero stati automaticamente “distrutti”..”, con conseguente inevitabile compromissione, nelle more, dei diritti invocati dai genitori ricorrenti.

In accoglimento, pertanto, del ricorso ex art. 700 c.p.c., e conformemente al dettato normativo che prescrive l’adozione di provvedimenti “…che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito..”, il Giudice di Milano, sottolineando gli effetti della riforma attuata con la legge 80/2005 “…che ha eliminato la necessità di instaurare un successivo giudizio di merito nel caso di provvedimenti di natura anticipatoria per evidenti esigenza di economia processuale e riservando, in definitiva, al destinatario del provvedimento cautelare l’onere della contestazione del diritto tutelato in tale sede nelle forme del giudizio a cognizione ordinaria…”, conclude con l’emissione di un ordine, a carico del titolare del trattamento convenuto, finalizzato a “fornire assistenza nel recupero dei dati dagli account..” del defunto “..nella procedura denominata “trasferimento” volta a consentire ai ricorrenti l’acquisizione delle credenziali di accesso..” ai dati del loro figlio.