Green pass e scuola
di Gerlando Mangione
Un interessante contributo di chiarimento in merito alle asserite e pretese violazioni normative e costituzionali sostenute da chi è contrario alla vaccinazione contro il covid-19.
Si tratta di una pronuncia del Consiglio di Stato che ha recentemente respinto un ricorso in appello proposto da un docente di scuola avverso un’ordinanza cautela del TAR del Lazio emessa in ordine alla piena partecipazione del personale docente e non docente alla campagna vaccinale contro il Covid 19.
Il docente ricorrente, in particolare, con riferimento alla esibizione della certificazione verde – green pass – ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro, ha lamentato, tra i motivi dedotti, la violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali, una sostanziale priorità del diritto individuale alla salute rispetto al pari diritto della collettività alla tutela del bene salute.
Il Consiglio di Stato ha argomentato la pronuncia di rigetto richiamando, da un lato, la chiara posizione del Garante Privacy in ordine alla conformità del trattamento effettuato attraverso l’attività di verifica della sussistenza della certificazione verde (“..l’app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde…”), dall’altro, sottolineando che il lavoratore “..è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido..”.
Quanto alla asserita lesione del diritto individuale alla salute, il Consiglio di Stato ha specificato che: “…l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi…non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino….”.